Art. 1
In vigore dal 26 feb 2009
Nell’allegato IV, parte II, del regolamento del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto A, lettera d) è sostituito dal seguente:
«d)
gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione agli animali di allevamento di tuberi e radici e di mangimi contenenti tuberi e radici anche in caso di detezione di quantitativi insignificanti di spicole ossee, purché la valutazione del rischio sia favorevole. La valutazione del rischio tiene conto almeno dell’entità della contaminazione e della sua possibile fonte, nonché della destinazione finale della partita esaminata».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:163:oj#art-1