Art. 2
In vigore dal 23 feb 2009
Gli stanziamenti iscritti nella sezione relativa al Parlamento europeo del bilancio generale delle Comunità europee destinati a coprire l'assistenza parlamentare, i cui importi annuali sono fissati nell'ambito della procedura annuale di bilancio, coprono la totalità dei costi direttamente connessi agli assistenti dei deputati, sia per gli assistenti parlamentari accreditati sia per gli assistenti locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:160:oj#art-2