Art. 1

In vigore dal 20 feb 2009
Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue. 1) L' è sostituito dal seguente: « Il presente regolamento reca le modalità di applicazione relative alle seguenti misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1): a) acquisto all’intervento a prezzo fisso ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) acquisto all’intervento nell'ambito di una gara permanente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007; c) vendita di latte scremato in polvere giacente all’ammasso pubblico nell'ambito di una gara permanente. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.» " 2) L' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: «1.   L’organismo di intervento acquista esclusivamente latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, offerto all'intervento nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità competenti controllano la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'allegato I del presente regolamento, su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato III. Detti controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, all’infuori delle materie prime autorizzate per la correzione del tenore proteico di cui all’allegato I, punto 4, lettera b), della direttiva 2001/114/CE del Consiglio (*2), in particolare latticello o siero di latte ai sensi dell'allegato I del presente regolamento. La correzione del tenore proteico avviene, se del caso, in fase liquida. Tuttavia gli Stati membri possono, previo consenso della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, con riguardo a taluni requisiti di qualità e per taluni stabilimenti riconosciuti. (*2)   GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.» " 3) All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il certificato reca le indicazioni di cui all', paragrafo 6, lettere a), b) e c), nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità a partire da latte scremato e che la correzione del tenore proteico è avvenuta, se del caso, in fase liquida, come disposto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.» 4) Il titolo della sezione 2 è modificato come segue: «Sezione 2 Procedura di acquisto all’intervento a prezzo fisso» 5) L'articolo 5 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è modificato come segue: i) il secondo comma è soppresso; ii) è aggiunto il comma seguente: «Le offerte presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo di intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate. Le offerte presentate nel periodo dal 6 al 13 aprile 2009 si considerano ricevute dall'organismo di intervento il 14 aprile 2009.»; b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro in cui è presentata l'offerta entro il giorno di ricevimento della medesima.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L'offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall'organismo di intervento.» 6) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 L'irrevocabilità dell'offerta, la consegna del latte scremato in polvere al magazzino designato dall'organismo di intervento entro i termini fissati all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all' del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*3). (*3)   GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.» " 7) L'articolo 7 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il quinto giorno lavorativo a decorrere dalla data di ricevimento dell'offerta di vendita, l'organismo di intervento, dopo aver verificato l'offerta, rilascia un buono di consegna, a condizione che la Commissione non adotti misure speciali ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 3. Il buono di consegna, datato e numerato, reca i seguenti dati: a) il quantitativo di latte scremato in polvere da consegnare; b) il termine di consegna; c) il magazzino designato per la consegna. Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente notificati a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1.»; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena in venditore abbia consegnato il quantitativo indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all'. Il latte scremato in polvere non conforme ai requisiti di cui all' è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto. 4.   Il latte scremato in polvere si considera preso in consegna dall'organismo di intervento il giorno di entrata dell'intero quantitativo di latte scremato in polvere indicato sul buono di consegna nel magazzino designato dall'organismo di intervento, ma comunque non prima del giorno successivo a quello di emissione del buono di consegna.» 8) All'articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso. 9) Nella sezione 2 è aggiunto il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis 1.   Entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di latte scremato in polvere che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 5. 2.   Non appena si constati che, in un dato anno, le offerte di cui all’articolo 5 si avvicinano alle 80 000 tonnellate, la Commissione informa gli Stati membri della data a partire dalla quale essi dovranno comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo, riguardo ai quantitativi di latte scremato in polvere offerti nel giorno lavorativo precedente. 3.   Al fine di rispettare il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione, senza avvalersi dell'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, dello stesso regolamento, decide: a) la chiusura degli acquisti all'intervento a prezzo fisso; b) qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto in un determinato giorno comporti il superamento della quantità massima, la fissazione di una percentuale unica in ragione della quale viene ridotto il quantitativo globale delle offerte presentate da ciascun venditore e pervenute in quel giorno; c) se del caso, il rigetto delle offerte per le quali non sono stati rilasciati buoni di consegna. In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, un venditore la cui offerta venga accettata previa riduzione, ai sensi della lettera b), del presente paragrafo, può decidere di ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione.» 10) L'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1.   L'organismo di intervento sceglie il magazzino disponibile più vicino al luogo in cui il latte scremato in polvere è immagazzinato. Tuttavia, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a 350 km, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari. Oltre tale distanza, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporta spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l'organismo di intervento ne informa immediatamente la Commissione. 2.   Se l'organismo di intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento acquirente. 3.   Oltre la distanza massima di cui al paragrafo 1, le spese supplementari di trasporto a carico dell'organismo di intervento sono fissate a 0,05 EUR per tonnellata al chilometro.» 11) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Se la Commissione decide di procedere all'acquisto del latte scremato in polvere mediante gara permanente a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento e secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del medesimo, si applicano gli del presente regolamento, salvo disposizione contraria contenuta nella presente sezione.» 12) All’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese, salvo il quarto martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.» 13) L’articolo 15, paragrafo 3, è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) se riguarda latte scremato in polvere fabbricato nel corso dei 31 giorni o, se del caso, delle quattro settimane che precedono la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito, per la gara in questione, una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro in cui è presentata l'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte.» 14) L'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 L'irrevocabilità dell'offerta, la consegna del latte scremato in polvere al magazzino designato dall'organismo di intervento entro i termini fissati all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all' costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.» 15) All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.» 16) L'articolo 19 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati: a) il quantitativo da consegnare; b) il termine di consegna; c) il magazzino designato per la consegna. Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente notificati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), è svincolata non appena in venditore abbia consegnato il quantitativo indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all'. Il latte scremato in polvere non conforme ai requisiti di cui all' è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto.» 17) L'articolo 20 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nel periodo compreso tra il centoventesimo e il centoquarantesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del latte scremato in polvere, l'organismo di intervento versa all'aggiudicatario il prezzo indicato nell’offerta ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), previa verifica dell'osservanza dell', paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a).»; b) il paragrafo 2 è soppresso. 18) All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese. Nel mese di agosto, tuttavia, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e in dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.» 19) L'articolo 24 quater è modificato come segue: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Se dopo l'accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo rimanente nei magazzini è inferiore a 5 000 kg, l'organismo di intervento offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari cominciando da quello che aveva presentato l'offerta più elevata. All’aggiudicatario è offerta la possibilità di acquistare il quantitativo residuo allo stesso prezzo del quantitativo aggiudicatogli.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva alla pubblicazione della decisione di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo di ogni offerente corrispondente al numero di codice di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 1.» 20) All'articolo 24 sexies è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Salvo in caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha ottemperato al paragrafo 2 del presente articolo, la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è incamerata e la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.» 21) Il capitolo III è soppresso. 22) Il capitolo IV è soppresso. 23) L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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