Art. 1

In vigore dal 20 feb 2009
Per i prodotti di cui all’allegato I, parte I, lettere a), b) e c), e all’allegato I, parte II, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le zone di destinazione di cui occorre tener conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati all’esportazione sono definite all’allegato I del presente regolamento.
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