Art. 1
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In vigore dal 19 feb 2009
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L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione sul mercato interno o nei paesi terzi
1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
2. In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
L’organismo incaricato dell’esecuzione del programma infine selezionato dallo/dagli Stato/i membro/i interessato/i può essere un’organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma selezionato a norma dei paragrafi 1 e 2, insieme a un parere motivato riguardante:
a)
l’opportunità del programma;
b)
la conformità del programma e dell’organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento ed eventualmente delle linee direttrici applicabili;
c)
la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma;
d)
la scelta dell’organismo incaricato della realizzazione del programma.
4. Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1.
5. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi o massimi dei costi effettivi dei programmi presentati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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