Art. 1

In vigore dal 13 feb 2009
Il regolamento (CE) n. 105/2008 è modificato come segue: 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Si procede all'acquisto all'intervento di burro al 90 % del prezzo di riferimento, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, in conformità alle disposizioni della presente sezione.»; 2) all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma: «Le offerte presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo competente il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.»; 3) l'articolo 9 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il quinto giorno lavorativo a decorrere dalla data di ricevimento dell'offerta di vendita, l'organismo competente, dopo aver verificato l'offerta, rilascia un buono di consegna, a condizione che la Commissione non adotti misure speciali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2. Il buono di consegna, datato e numerato, reca i seguenti dati: a) il quantitativo da consegnare; b) il termine per la consegna del burro; c) il magazzino frigorifero al quale il burro deve essere consegnato. Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente notificati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo competente il giorno in cui l'intero quantitativo di burro indicato nel buono di consegna entra nel magazzino designato dall'organismo competente, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.»; 4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1.   Entro le ore 14,00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo, l'organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi di burro che nel giorno lavorativo precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 7. 2.   Al fine di rispettare i limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione, senza avvalersi dell'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, dello stesso regolamento, decide: a) la chiusura degli acquisti all'intervento a prezzo fisso; b) qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto in un determinato giorno comporti il superamento della quantità massima, la fissazione di una percentuale unica in ragione della quale vengono ridotti i quantitativi oggetto delle offerte pervenute in quel giorno; c) se del caso, il rigetto delle offerte per le quali non sono stati rilasciati buoni di consegna. In deroga all'articolo 7, paragrafo 6, un venditore la cui offerta venga accettata previa riduzione, ai sensi della lettera b) del presente paragrafo, può decidere di ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione.»; 5) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di avviare l'acquisto all'intervento di burro mediante una procedura di gara a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento, si applicano l', l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 e gli articoli 4, 5, 9, 10 e 11 del presente regolamento, salvo disposizione contraria prevista nella presente sezione.»; 6) all'articolo 16, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»; 7) all'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo: «2bis.   Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente notificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.»; 8) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'organismo competente sceglie il magazzino frigorifero disponibile più vicino al luogo in cui il burro è immagazzinato. Tuttavia, l'organismo competente può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a 350 km, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari. Oltre tale distanza, l'organismo competente può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporta spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l'organismo competente ne informa immediatamente la Commissione.».
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