Art. 1

In vigore dal 10 feb 2009
1.   Gli alimenti di cui all'allegato del presente regolamento non sono immessi in commercio se contengono uno dei contaminanti figuranti nell'elenco riportato in questo stesso allegato in quantità superiore al tenore massimo che vi è indicato. Qualora risulti la presenza di un residuo in quantità significativa, ma inferiore al tenore massimo indicato nell'allegato, è opportuno che l'autorità competente effettui accertamenti per confermare che la presenza del residuo è dovuta a carry-over inevitabile nei mangimi e non ad una somministrazione illegale di coccidiostatici o istomonostatici. Gli alimenti conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con alimenti in cui tali valori massimi siano superati. 2.   Nell'applicare i tenori massimi indicati nell'allegato del presente regolamento agli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, va tenuto conto di eventuali modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione, diluizione o lavorazione e delle relative proporzioni degli ingredienti nel prodotto. 3.   I tenori massimi indicati nell'allegato del presente regolamento si applicano fatti salvi le disposizioni e i LMR fissati dal regolamento (CEE) n. 2377/90 e i LMR di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.
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