Art. 1

In vigore dal 10 feb 2009
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue. 1) L’articolo 7 è modificato come segue: a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Gli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici ottenuti attraverso l’attuazione di un controllo sierologico con animali di riferimento, conformemente al punto 1.1.2.1 dell’allegato I, sono autorizzati a delimitare una parte della zona di protezione come “zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici” (di seguito “area a rischio ridotto”). tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni: i) in tale parte della zona di protezione è praticata la vaccinazione per un sierotipo specifico o per sierotipi specifici della febbre catarrale; ii) in tale parte della zona di protezione non circola alcun virus della febbre catarrale per tale sierotipo specifico o per tali sierotipi specifici della febbre catarrale. Uno Stato membro che intende delimitare una parte di una zona di protezione come “area a rischio ridotto” deve notificare tale intenzione alla Commissione. Tale notifica deve essere accompagnata da tutte le informazioni e dai dati necessari per giustificare la delimitazione alla luce della situazione epidemiologica della zona interessata, segnatamente per quanto riguarda il programma di controllo della febbre catarrale in vigore. Esso ne informa senza indugio anche gli altri Stati membri. I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale verso una parte della stessa zona soggetta a restrizioni delimitata come “area a rischio ridotto” possono essere autorizzati solo se: a) gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; oppure b) gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure c) gli animali sono destinati alla macellazione immediata.»; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 2, lettera b), o al paragrafo 2 bis, lettera b). 4.   Per gli animali di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: “Animali conformi a … [articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o articolo 7, paragrafo 2, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2, lettera c), o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera a) o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera c), indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007”.» 2) All'allegato I, il punto 1.1.2.1. è sostituito dal testo seguente: 1.1.2.1.   Controllo con animali di riferimento: — il controllo con animali di riferimento è costituito da un programma annuale attivo di test su tali animali per valutare la circolazione del virus della febbre catarrale all’interno della zona soggetta a restrizioni. Se possibile, gli animali di riferimento dovrebbero essere bovini. Tali animali devono trovarsi in aree situate all’interno della zona soggetta a restrizioni in cui, in base a un’analisi del rischio che tiene conto di valutazioni entomologiche ed ecologiche, la presenza del vettore è stata confermata oppure esistono habitat adatti alla moltiplicazione del vettore, — gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno una volta al mese durante il periodo di attività del vettore interessato, se questo è noto. In assenza di tali informazioni, gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno una volta al mese per tutto l’anno, — il numero minimo di animali di riferimento per unità geografica di riferimento per il controllo e la vigilanza della febbre catarrale deve essere rappresentativo e sufficiente per individuare un’incidenza mensile (*1) del 2 % con un’affidabilità del 95 % all’interno di ciascuna unità geografica di riferimento, — i test di laboratorio sono strutturati in modo che i test diagnostici positivi sono seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati ai sierotipi della febbre catarrale pertinente al fine di accertare il tipo specifico di circolazione del sierotipo in ciascuna area importante sul piano epidemiologico. (*1)  Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, il 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sierconversione prevedibile.» " 3) Nell'allegato III la sezione A è modificata come segue. a) Il punto 5, lettera b), è sostituito dal testo seguente: «b) essere stati vaccinati con un vaccino inattivato comunque prima del numero di giorni necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione ed essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione; tuttavia tale test di identificazione dell’agente non è necessario per i movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni delimitata come “area a rischio ridotto” conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis del presente regolamento.» b) Il terzo paragrafo è sostituito dal testo seguente: «Per le femmine gravide, almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 va soddisfatta prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento oppure va soddisfatta la condizione di cui al punto 3. Qualora venga effettuato un test sierologico ai sensi del punto 3, esso sarà effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data di movimento.»
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