Art. 1

In vigore dal 6 feb 2009
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e dell'allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2009, i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e ai vini a indicazione geografica protetta si intendono fatti rispettivamente ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e ai vini a indicazione geografica.
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