Art. 1
In vigore dal 6 feb 2009
I vini originari degli Stati Uniti d'America, importati nella Comunità prima del 10 marzo 2009 in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino e recanti le menzioni autorizzate a norma dell'appendice I del protocollo sull'etichettatura del vino, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale accordo, possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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