Art. 1
In vigore dal 5 feb 2009
Alle domande di titoli di importazione presentate dal 2 al 3 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 90,947950 %.
Per il mese di febbraio 2009 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 9 febbraio 2009.
Storico versioni
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