Art. 1
In vigore dal 27 gen 2009
Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è così modificato:
1)
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti di cui all’allegato II, parte II, punto A, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli di esportazione scade il sessantesimo giorno successivo al giorno del rilascio, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del citato regolamento, qualora non sia stata stabilita una restituzione, con o senza fissazione anticipata, o qualora tali prodotti siano esportati senza restituzione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.»;
2)
all’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In deroga al paragrafo 1, i titoli di esportazione per i prodotti per cui è stata fissata una restituzione sono rilasciati su richiesta di un operatore il giorno della presentazione della domanda, purché la domanda precisi che il titolo è rilasciato senza restituzione e che, qualora una tassa all’esportazione sia applicabile al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione, tale tassa si applica ai prodotti in questione. Sulla domanda e sul titolo di esportazione rilasciato figura in questo caso, nella casella 20, una delle menzioni riportate all’allegato I bis.»;
3)
all’articolo 12, lettera c), è inserito il seguente punto:
«iii)
3 EUR per tonnellata per i prodotti ai quali si applica l’articolo 8, paragrafo 3.»;
4)
il testo che figura all’allegato del presente regolamento è inserito dopo l’allegato I come allegato I bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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