Art. 1
In vigore dal 27 gen 2009
Il prelievo dei campioni destinati al controllo ufficiale degli alimenti per animali, per quanto concerne la determinazione dei costituenti, degli additivi e delle sostanze indesiderabili, eccettuati i residui di pesticidi e i microorganismi, è effettuato secondo i metodi descritti nell'allegato I.
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