Art. 2

In vigore dal 26 gen 2009
Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare di non avere esportato i prodotti di cui all', paragrafo 1, originari della Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, ossia tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, di non essere collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e di avere, dopo la fine del periodo dell'inchiesta, esportato effettivamente i beni in questione o sottoscritto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di una quantità rilevante di tali prodotti verso la Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l', paragrafo 2, al fine di assegnare alla parte summenzionata il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato all'inchiesta non inseriti nel campione, pari al 77,5 %.
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