Art. 1

In vigore dal 26 gen 2009
Il regolamento (CE) n. 504/2007 è modificato come segue: 1) all', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I dazi addizionali applicabili a norma dell'articolo 4 sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.»; 2) all'articolo 3, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Qualora la differenza tra il prezzo limite in questione di cui all’, paragrafo 2, e il prezzo cif all’importazione della partita considerata:»; 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   Il dazio addizionale è determinato sulla base del prezzo cif all’importazione della partita considerata secondo quanto disposto all’articolo 3. 2.   Quando il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una partita è superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all’, paragrafo 2, l’importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro d’importazione almeno i seguenti documenti giustificativi: a) il contratto d'acquisto o prova equivalente; b) il contratto di assicurazione; c) la fattura; d) il certificato di origine (se del caso); e) il contratto di trasporto; f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico. 3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*1), pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione. 4.   L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore. La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali. 5.   Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti. (*1)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;" 4) l'allegato I è così modificato: a) nella prima colonna: — il codice 0402 91 11 è sostituito dal codice 0402 91 10 , — il codice 0402 91 31 è sostituito dal codice 0402 91 30 , — il codice 0402 99 11 è sostituito dal codice 0402 99 10 ; b) i codici 0402 91 19 e 0402 91 39 , e i dati relativi a tali codici, sono soppressi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2009/76 — Testo vigente | Portale Normativo