Art. 2

In vigore dal 23 gen 2009
Le società applicano le modifiche ai principi di cui all', punti 2 e da 4 a 8, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008. Le società applicano le modifiche ai principi di cui all', punti 1 e 3 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.
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