Art. 1
In vigore dal 23 gen 2009
L'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:
1)
Al capitolo I è inserita la seguente definizione:
«rr)
“adattatore”: un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale costantemente rappresentativo della velocità del veicolo e/o alla distanza percorsa e che;
—
è montato e utilizzato soltanto sui veicoli del tipo M1 e N1 (quali definiti all'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio) messi in circolazione per la prima volta tra il 1o maggio 2006 e il 31 dicembre 2013;
—
è montato nei casi in cui non è meccanicamente possibile montare alcun altro tipo di sensore di movimento esistente altrimenti conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso;
—
è montato tra l'unità elettronica di bordo e il punto in cui gli impulsi relativi alla velocità/distanza sono generati da sensori integrati o interfacce alternative.
Visto dall'unità elettronica di bordo l'adattatore funziona come se un sensore di movimento, conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso, fosse collegato all'unità elettronica di bordo.
L'uso dell'adattatore nei veicoli sopradescritti deve consentire il montaggio e il corretto uso di un'unità elettronica di bordo conforme a tutti i requisiti del presente allegato.
Per i veicoli in parola l'apparecchio di controllo comprende i cavi, l'adattatore e l'unità elettronica di bordo.
»
2)
Al capitolo V, sezione 2, il requisito 250 è sostituito dal seguente:
«250.
Sulla targhetta devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti:
—
nome, indirizzo o denominazione commerciale del montatore o dell'officina autorizzati,
—
coefficiente caratteristico del veicolo, in forma di “w = … imp/km”,
—
costante dell'apparecchio di controllo, in forma di “k = … imp/km”,
—
circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, in forma di “l = … mm”,
—
dimensioni dei pneumatici,
—
data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote,
—
numero di identificazione del veicolo,
—
parte del veicolo su cui è montato l'adattatore, se presente,
—
parte del veicolo su cui è montato il sensore di movimento, se non è collegato alla scatola del cambio o se non viene utilizzato un adattatore,
—
descrizione del colore del cavo che collega l'adattatore e la parte del veicolo che fornisce gli impulsi in entrata,
—
numero di serie del sensore di movimento incorporato dell'adattatore.»
3)
Al capitolo V, sezione 2, è aggiunto il seguente requisito:
«—
250 bis.
—
Le targhette di montaggio per i veicoli muniti di adattatore, o per veicoli in cui il sensore di movimento non è collegato alla scatola del cambio, sono fissate al momento del montaggio. Per tutti gli altri veicoli le targhette di montaggio recanti le nuove informazioni sono fissate al momento dell'ispezione che segue il montaggio.»
4)
Dopo l'appendice 11 è inserita un'appendice 12, come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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