Art. 1
In vigore dal 22 gen 2009
Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:57:oj#art-1