Art. 1
Compatibilità e coerenza
In vigore dal 20 gen 2009
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue:
1)
all' è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Ai fini del titolo II, per “operazione” si intende un progetto, un contratto, un accordo o un'altra azione contemplata da un dato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e realizzata da uno o più beneficiari.»;
2)
nel titolo II, capo II, sezione 2, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 10 bis
Compatibilità e coerenza
1. Il sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 non riguarda le spese di acquisto di veicoli agricoli.
2. Il sostegno di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di ristrutturazione e di riconversione nella parte pertinente dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.»;
3)
l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Compatibilità e coerenza
1. Non sono concessi aiuti per le operazioni promozionali che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008.
Se erogano aiuti nazionali a favore degli investimenti, gli Stati membri li notificano compilando le relative parti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.
2. Il sostegno di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di investimento nella relativa parte dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.»;
4)
dopo l'articolo 25, nel titolo II, capo II, sezione 7, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 25 bis
Verifica delle condizioni
Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri hanno la facoltà di verificare il rispetto di questo limite a livello dei singoli produttori o a livello nazionale. Gli Stati membri che optano per la verifica a livello nazionale non includono nel bilancio dell'alcole i quantitativi non destinati alla distillazione (ritiro controllato) e neppure quelli destinati all'elaborazione di prodotti diversi dall'alcole per uso industriale.»;
5)
all'articolo 41, lettera c), il punto vi) è soppresso;
6)
all'articolo 103, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la tabella 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 479/2008;»;
7)
l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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