Art. 4

Composizione ed etichettatura di altri prodotti adatti alle persone intolleranti al glutine

In vigore dal 20 gen 2009
Composizione ed etichettatura di altri prodotti adatti alle persone intolleranti al glutine 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei seguenti prodotti alimentari può contenere la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore finale: a) prodotti alimentari di consumo corrente; b) prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, specialmente formulati, lavorati o preparati per esigenze dietetiche specifiche diverse da quelle delle persone intolleranti al glutine, che sono però comunque adatti, in virtù della loro composizione, alle esigenze dietetiche particolari delle persone intolleranti al glutine. 2.   L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 non devono contenere la menzione «con contenuto di glutine molto basso».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:41:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Composizione ed etichettatura di altri prodotti adatti alle persone intolleranti al glutine (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/41) — Testo vigente | Portale Normativo