Art. 1

Revisione

In vigore dal 19 gen 2009
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato: 1) all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del presente regolamento.»; 2) al capo II è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 12 bis Revisione 1.   In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10 del presente articolo, ciascuno Stato membro che riceva, a decorrere dal 2010, le risorse supplementari derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*1), rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente articolo. 2.   Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inviato alla Commissione entro il 30 giugno 2009. (*1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»." 3) è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 16 bis Operazioni specifiche connesse a talune priorità 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri prevedono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nei piani strategici nazionali: a) cambiamenti climatici; b) energie rinnovabili; c) gestione delle risorse idriche; d) biodiversità; e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario; f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d). I tipi di operazioni da collegare alle priorità menzionate al primo comma sono finalizzati a produrre effetti quali gli effetti potenziali di cui all'allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato in tale allegato. I programmi di sviluppo rurale riveduti relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2009. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno fissate nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali. 3.   A decorrere dal 1o gennaio 2010, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche: a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi specifici di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) una tabella indicante, per il periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Per i nuovi Stati membri ai sensi dell', lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, la data di decorrenza di cui alle frasi introduttive dei paragrafi 1 e 3 è il 1o gennaio 2013, la data per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale riveduti di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno 2012 e il periodo di cui al paragrafo 3, lettera b), va dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 5.   I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.»; 4) all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Gli importi equivalenti a quelli derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, non sono presi in conto nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»; 5) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) misure transitorie riguardanti: i) il sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia); ii) il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia); iii) il sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di dell'organizzazione comune di mercato.»; 6) all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase: «La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione.»; 7) alla sottosezione 4, «Condizioni per le misure transitorie», è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 35 bis Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato 1.   Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii), per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti a partire dal 2010 di oltre il 25 % rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che presentano un piano aziendale. 2.   L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato dopo dodici mesi. 3.   Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50 % della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; 8) all'articolo 39, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che: a) il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 venga reso nuovamente disponibile nel quadro di norme che producano effetti agroambientali globali equivalenti a quelli della misura agroambientale cessata; b) tale sostegno non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato; c) il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni.»; 9) alla sottosezione 4, «Rispetto dei requisiti», è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 50 bis Requisiti principali 1.   Il beneficiario che riceve pagamenti a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) rispetta, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009. L'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui al primo comma non si applica alle attività non agricole dell'azienda né alle superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del presente regolamento. 2.   L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, facendo uso tra l'altro di mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e della buona condizione agronomica e ambientale da rispettare.»; 10) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno civile considerato”) i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4. La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3. Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente del terreno. Ai fini del presente paragrafo si intende per “cessione” qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità del terreno. In deroga al terzo comma, se la persona alla quale l'atto o l'omissione è direttamente imputabile ha presentato una domanda di pagamenti nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione sono applicate agli importi complessivi dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detta persona.»; 11) all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La riduzione o l'esclusione dai pagamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica, durante la proroga, ai requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1. Gli Stati membri possono decidere, fermo restando il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4, di non applicare una riduzione o un'esclusione di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. Le inadempienze constatate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.»; 12) all'articolo 51, il paragrafo 3 è così modificato: a) al secondo comma, lettera c), la data «1o gennaio 2011» è sostituita da «1o gennaio 2013»; b) al terzo comma, lettera c), la data «1o gennaio 2014» è sostituita da «1o gennaio 2016»; 13) all'articolo 51, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei seguenti criteri: a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di inadempienza reiterata, il 15 %. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non sono considerati di scarsa rilevanza. A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario. b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili. c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1.»; 14) all'articolo 69 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5 bis.   Durante il periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento. Per i nuovi Stati membri ai sensi dell', lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma va dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania. 5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l'importo reale del contributo comunitario speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 5 bis del presente articolo, la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 16 bis. 5 quater.   Gli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo non sono presi in conto ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005.»; 15) all'articolo 70, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma: «In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata al 90 % per le regioni di convergenza e al 75 % per le altre regioni per quanto riguarda le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, degli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.»; 16) all'articolo 78, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei programmi di sviluppo rurale.»; 17) all'articolo 88, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 del trattato.»; 18) il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» nel titolo dell'allegato e nei seguenti articoli: 22, paragrafo 2; 23, paragrafo 6; 24, paragrafo 2; 26, paragrafo 2; 27, paragrafo 3; 28, paragrafo 2; 31, paragrafo 2; 32, paragrafo 2; 33; 34, paragrafo 3; 35, paragrafo 2; 37, paragrafo 3; 38, paragrafo 2; 39, paragrafo 4; 40, paragrafo 3; 43, paragrafo 4; 44, paragrafo 4; 45, paragrafo 3; 46; 47, paragrafo 2; 88, paragrafo 2; 88, paragrafo 4; 88, paragrafo 6; 19) l'allegato è così modificato: a) l'importo in EUR per il sostegno all'insediamento a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, indicato nella terza colonna della prima riga, è sostituito dal seguente: « 70 000 »; b) la seguente riga è inserita dopo l'undicesima riga relativa al sostegno alle associazioni di produttori a titolo dell'articolo 35, paragrafo 2: «35 bis (3) Importo massimo del sostegno alla ristrutturazione dovuta ad una riforma di un'organizzazione comune di mercato Per azienda agricola 4 500 3 000 1 500 nel 2011 nel 2012 nel 2013»; c) la nota in calce «*» è sostituita dalla seguente: «(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 70 000 EUR.»; d) la nota in calce (****) è sostituita dalla seguente: «(****) Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.»; 20) è aggiunto un nuovo allegato, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.
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