Art. 78
Condizioni
In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni
L'aiuto ai coltivatori di patate da fecola è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e la fecoleria, nei limiti del contingente assegnato a quest'ultima, a norma dell'articolo 84 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
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