Art. 78

Condizioni

In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni L'aiuto ai coltivatori di patate da fecola è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e la fecoleria, nei limiti del contingente assegnato a quest'ultima, a norma dell'articolo 84 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Condizioni (Art. 78 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo