Art. 76
Superamento della superficie
In vigore dal 19 gen 2009
Superamento della superficie
1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base istituita all', la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, all'aiuto specifico per il riso è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.
2. Quando uno Stato membro divide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori nelle sottosuperfici di base i cui limiti siano stati superati. Tale riduzione è effettuata quando nello Stato membro interessato le superfici situate nelle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti ad esse relativi sono state riassegnate alle sottosuperfici di base in cui i limiti sono stati superati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:73:oj#art-76