Art. 74
Condizioni e importo dell'aiuto
In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni e importo dell'aiuto
1. L'aiuto specifico per il riso è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.
Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici medesime non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
2. L'importo dell'aiuto specifico per il riso è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:
Stato membro
(EUR/ha)
Bulgaria
345,255
Grecia
561,00
Spagna
476,25
Francia
—
territorio metropolitano
411,75
—
Guyana francese
563,25
Italia
453,00
Ungheria
232,50
Portogallo
453,75
Romania
126,075
Storico versioni
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