Art. 74

Condizioni e importo dell'aiuto

In vigore dal 19 gen 2009
Condizioni e importo dell'aiuto 1.   L'aiuto specifico per il riso è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici medesime non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 2.   L'importo dell'aiuto specifico per il riso è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati: Stato membro (EUR/ha) Bulgaria 345,255 Grecia 561,00 Spagna 476,25 Francia — territorio metropolitano 411,75 — Guyana francese 563,25 Italia 453,00 Ungheria 232,50 Portogallo 453,75 Romania 126,075
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Condizioni e importo dell'aiuto (Art. 74 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo