Art. 47

Programma di marcatura

In vigore dal 16 gen 2009
Programma di marcatura 1.   Fatto salvo l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 601/2004, ciascun peschereccio con palangari marca e libera il Dissostichus spp. continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR. 2.   Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla fine della campagna di pesca 2008/2009 ciascun peschereccio con palangari marca e libera la razza continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR. Tutte le razze marcate devono recare una doppia marcatura ed essere liberate vive. 3.   Tutti i marchi per gli austromerluzzi e la razza utilizzati nella pesca sperimentale sono forniti dal segretariato della CCAMLR.
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Programma di marcatura (Art. 47 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo