Art. 1
In vigore dal 16 gen 2009
Il regolamento (CE) n. 1032/2006 è modificato come segue:
1)
All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. I fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 garantiscono che i sistemi di cui all', paragrafo 2, lettera a), utilizzati dai centri di controllo d'area, rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell'allegato I, parti A e D.»
2)
Gli allegati I e III sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:30:oj#art-1