Art. 1

Modifica

In vigore dal 14 gen 2009
Modifica L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue: 1) dopo la lettera a) sono inserite le lettere seguenti: «a bis) se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all’ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (*1); a ter) a titolo di deroga, quando: i) l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera; ii) sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di organizzazione e di mezzi; e iii) è stata effettuata una valutazione secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, il VIS può essere consultato utilizzando il numero di vignetta visto in tutti i casi e, su base aleatoria, il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali. Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto e/o all'autenticità del visto stesso, il VIS è consultato sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali. Tale deroga può essere applicata unicamente al valico di frontiera interessato, fino a quando sono soddisfatte le condizioni di cui sopra; a quater) la decisione di consultare il VIS conformemente alla lettera a ter) è adottata a livello della guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera o a livello più alto. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente la propria decisione agli altri Stati membri e alla Commissione; a quinquies) ogni Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione della lettera a ter), che comprende il numero dei cittadini di paesi terzi sottoposti a verifica tramite il VIS utilizzando esclusivamente il numero di vignetta visto e la durata dei tempi di attesa di cui alla lettera a ter), punto i); a sexies) le lettere a ter) e a quater) si applicano per un periodo massimo di tre anni, che inizia tre anni dopo l'entrata in funzionamento del VIS. Prima del termine del secondo anno di applicazione delle lettere a ter) e a quater) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della loro applicazione. Sulla base di tale valutazione il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre opportune modifiche al presente regolamento. (*1)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.»;" 2) alla fine della lettera c), punto i) è aggiunta la frase seguente: «tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;»; 3) è aggiunta la seguente lettera d): «d) ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, il VIS può essere consultato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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