Art. 15
Ammende
In vigore dal 14 gen 2009
Ammende
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende non superiori al 10 % del fatturato totale dell’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza, commettono infrazioni al presente regolamento.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende non superiori all’1 % del fatturato totale dell’esercizio sociale precedente, quando, intenzionalmente o per negligenza, forniscano informazioni inesatte o incomplete o non forniscano informazioni entro il termine prescritto in risposta a una richiesta effettuata mediante una decisione adottata ai sensi dell’.
3. Nel determinare l’importo dell’ammenda si tiene conto sia della gravità che della durata dell’infrazione.
4. Le ammende non sono di carattere penale.
5. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un’ammenda. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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