Art. 12

Revisore e relazione certificata

In vigore dal 14 gen 2009
Revisore e relazione certificata 1.   Ogni venditore di sistema presenta ogni quattro anni e, inoltre, su richiesta della Commissione, una relazione certificata in maniera indipendente, che descriva nei dettagli la sua struttura proprietaria e il modello di gestione. I costi relativi alla relazione certificata sono a carico del venditore di sistema. 2.   Il venditore di sistema comunica alla Commissione l’identità del revisore prima della conferma della nomina. La Commissione può sollevare obiezioni e, entro due mesi e previa consultazione con il revisore, il venditore di sistema e ogni altra parte che dichiari di avere un legittimo interesse decidono se il revisore debba essere o meno sostituito.
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