Art. 15
Sanzioni per inadempienza
In vigore dal 14 gen 2009
Sanzioni per inadempienza
1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte dei costruttori, delle disposizioni del presente regolamento e delle sue misure di esecuzione e adottano i provvedimenti necessari per assicurare che tali disposizioni siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 24 agosto 2010, gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare al più presto qualsiasi modifica successiva.
2. I tipi di infrazione soggetti a una sanzione comprendono almeno i seguenti:
a)
il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo;
b)
la falsificazione dei risultati di prova per l’omologazione o per la conformità dei veicoli in uso;
c)
la dissimulazione di dati o di caratteristiche tecniche che potrebbero condurre a un richiamo o al ritiro dell’omologazione;
d)
il rifiuto di consentire l’accesso alle informazioni;
e)
l’uso di dispositivi di manipolazione.
Storico versioni
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