Art. 1

In vigore dal 14 gen 2009
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2008/2009 le dichiarazioni di cui agli del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, gli Stati membri possono rinviare tale termine fino al 15 gennaio 2009.
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