Art. 1
In vigore dal 14 gen 2009
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2008/2009 le dichiarazioni di cui agli del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, gli Stati membri possono rinviare tale termine fino al 15 gennaio 2009.
Storico versioni
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