Art. 3
Trasmissione dei dati
In vigore dal 13 gen 2009
Trasmissione dei dati
1. Entro 70 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, gli Stati membri trasmettono i dati disaggregati come specificato all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008, unitamente ai corrispondenti metadati.
Gli Stati membri il cui numero di dipendenti rappresenta più del 3 % del totale della Comunità europea trasmettono il numero aggregato di posti di lavoro vacanti e di posti occupati — e i corrispondenti metadati — entro i 45 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento.
La quota di ciascuno Stato membro sul numero totale di dipendenti nella CE è calcolata ogni 5 anni sulla base della media dei quattro trimestri dell'anno civile precedente, effettuando calcoli ad hoc in caso di adesione di nuovi Stati membri. Il primo calcolo si riferisce all'anno civile precedente all'anno di adozione del presente regolamento. Come fonte dei dati sui dipendenti si utilizza l'indagine sulle forze di lavoro nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (2). I dati si riferiscono alle imprese contemplate all' del regolamento (CE) n. 453/2008.
Qualsiasi modifica del termine di trasmissione per i paesi che superano per la prima volta la soglia del 3 % si applica a partire dal primo trimestre di riferimento dell'anno successivo al calcolo.
2. I corrispondenti metadati si riferiscono in modo specifico alle informazioni, necessarie per l'interpretazione dei risultati, concernenti eventi tecnici o metodologici nel trimestre e alle informazioni su dati ritenuti non sufficientemente attendibili o da non divulgare.
3. I dati trimestrali e i corrispondenti metadati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) per via elettronica. La trasmissione è conforme alle appropriate norme di interscambio approvate dal comitato del programma statistico. La Commissione (Eurostat) fornisce la documentazione dettagliata riguardante le norme approvate e linee guida sulle modalità di attuazione di tali norme.
4. La prima trasmissione di dati si riferisce al primo trimestre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Le serie di dati sono trasmesse nelle seguenti forme:
a)
non rettificate;
b)
destagionalizzate conformemente al regolamento della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità; nonché,
c)
su base volontaria, sotto forma di serie di ciclo-trend.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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