Art. 1

In vigore dal 23 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è così modificato: 1) all’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 126 925 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10 , da importare come «zucchero concessioni CXL» al dazio di 98 EUR/t. 2.   Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è ripartito per paese di origine nel modo seguente: — Cuba 78 969 t, — Brasile 34 054 t, — Australia 9 925 t, — altri paesi terzi 3 977 t.»; 2) all’articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo: «Le domande di titolo di importazione relative a Cuba, al Brasile e all’Australia sono accompagnate dall’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, conforme al modello figurante nell’allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda di titolo.».
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