Art. 1
In vigore dal 23 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 126 925 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10 , da importare come «zucchero concessioni CXL» al dazio di 98 EUR/t.
2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è ripartito per paese di origine nel modo seguente:
—
Cuba
78 969 t,
—
Brasile
34 054 t,
—
Australia
9 925 t,
—
altri paesi terzi
3 977 t.»;
2)
all’articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Le domande di titolo di importazione relative a Cuba, al Brasile e all’Australia sono accompagnate dall’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, conforme al modello figurante nell’allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda di titolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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