Art. 1

In vigore dal 23 dic 2008
Il regolamento (CEE) n. 2136/89 è così modificato: 1) all’articolo 1 bis, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto: «k) Strangomera bentincki»; 2) l’articolo 7 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 7 bis 1.   Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, le conserve di prodotti affini alle sardine possono essere commercializzate nella Comunità con una denominazione di vendita nella quale figuri il termine “sardine” insieme al nome scientifico della specie e alla zona geografica in cui la specie è stata catturata. 2.   Ogniqualvolta compaia sulla confezione di una conserva di prodotti affini alle sardine, la denominazione di vendita di cui al paragrafo 1 vi è riprodotta in modo chiaro e distinto. 3.   Il nome scientifico comprende in ogni caso il nome latino del genere e della specie. 4.   La zona geografica è indicata da uno dei nomi elencati nella prima colonna dell’allegato, tenuto conto della corrispondente identificazione della zona figurante nella seconda colonna dell’allegato. 5.   Ciascuna denominazione di vendita può riguardare una sola specie.»
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