Art. 13

Prima segnalazione

In vigore dal 19 dic 2008
Prima segnalazione 1.   La prima segnalazione in conformità del presente regolamento ha luogo con i dati relativi a giugno 2010, ivi compresi i dati anteriori fino al dicembre 2009 per la sola tabella 5. 2.   La prima segnalazione in conformità del presente regolamento quanto alle celle relative a prestiti sindacati nella tabella 1 della parte 2 dell’allegato I ha luogo con i dati relativi a dicembre 2011. 3.   La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che hanno adottato l’euro nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data di adozione dell’euro da parte loro. 4.   La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE. Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro o degli Stati membri in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione ai soggetti segnalanti, da parte della BCN, dell’obbligo di segnalazione.
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