Art. 1
In vigore dal 19 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:
1)
all’articolo 33 è aggiunto il seguente comma:
«Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.»;
2)
l’articolo 36, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
la lettera b) è soppressa;
b)
è aggiunto il seguente comma:
«Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il loro diritto di voto sulle decisioni relative ai programmi operativi.»;
3)
l’articolo 49, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza;
b)
al 50 % nelle altre regioni.»;
b)
è aggiunto il seguente comma:
«Il resto dell’aiuto viene erogato dallo Stato membro sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che verrà fatto dell’aiuto stesso.»;
4)
all’articolo 52, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione medesima. La produzione dei soci dell’organizzazione di produttori commercializzata tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione di cui sono soci, ai sensi dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1), viene contabilizzata nel valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori.
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;"
5)
l’articolo 60, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se del caso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 bis, paragrafo 3, dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell’articolo 49 del presente regolamento, l’importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.»;
b)
è aggiunto il quinto comma seguente:
«Il quarto comma non si applica alle azioni ambientali che non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella.»;
6)
all’articolo 63, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che sono organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di esercizio di tali organizzazioni di produttori. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate, dai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 36, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori;»
7)
all’articolo 120, lettere a), b) e c), il termine «indennità» è sostituito dai termini «contributo comunitario»;
8)
all’articolo 152 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«9. In deroga all’articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio per il 2009 entro il 1o marzo 2009. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio 2009.
10. In deroga all’articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che hanno differito le decisioni sui programmi operativi 2009 secondo il disposto del paragrafo precedente comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una stima dell’importo del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l’importo complessivo del fondo di esercizio, sia l’importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.
Gli Stati membri di cui al comma precedente comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009, l’importo definitivo approvato del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi, con la suddivisione di cui sopra.»;
9)
gli allegati VIII e XIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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