Art. 1

Modifiche

In vigore dal 18 dic 2008
Modifiche Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è modificato come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Disposizioni protettive 1.   In base agli articoli 3 e 4, la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze: a) quando i termini “euro” o “euro cent” ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure c) quando un disegno figurante sulla superficie di medaglie o gettoni è simile a: i) qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, compresi in particolare i termini “euro” o “euro cent”, le dodici stelle dell’Unione europea, l’immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro; ii) i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati membri, così come sono rappresentati sulle monete in euro, compresi in particolare le effigi dei Capi di Stato, gli stemmi, i marchi delle zecche, i marchi dei maestri delle zecche, il nome dello Stato membro; iii) le forme e i disegni dei bordi delle monete in euro, o iv) il simbolo dell’euro. 2.   La Commissione precisa: a) se un oggetto metallico può essere considerato una medaglia o un gettone ai sensi dell’, lettera c); b) se una medaglia o un gettone rientra nel divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto anche dei quantitativi di medaglie e di gettoni prodotti, del prezzo di vendita, dell’imballaggio, delle iscrizioni presenti sulle medaglie e sui gettoni e della pubblicità che ne è fatta.»; 2) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   Non sono vietati medaglie e gettoni su cui figurano i termini “euro” o “euro cent” ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento, a meno che un disegno simile a uno degli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sia impresso sulla loro superficie.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Deroghe autorizzate La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini “euro” o “euro cent” o il simbolo euro sulla superficie di medaglie o gettoni in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni e, se tali medaglie e gettoni riportano un valore nominale, su una delle due facce deve essere impressa la dicitura “non avente corso legale”.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:46:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/46) — Testo vigente | Portale Normativo