Art. 1

Modifiche

In vigore dal 18 dic 2008
Modifiche Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue: 1) l’ è modificato come segue: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “enti creditizi”, gli enti creditizi di cui all’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (*1); (*1)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;" b) è aggiunta la lettera seguente: «g) “prestatori di servizi di pagamento”, i prestatori di servizi di pagamento di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*2). (*2)   GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.»;" 2) l’articolo 4 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal testo seguente: «Obbligo di trasmissione delle banconote false»; b) alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti: «Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Durante il trasporto, le banconote false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.»; c) alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente: «Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNA ed eventualmente alla BCE, per esame o verifica, una parte di tali banconote.»; 3) l’articolo 5 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Obbligo di trasmissione delle monete false»; b) alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti: «Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Durante il trasporto, le monete false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.»; c) alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente: «Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNAC e, se del caso, al CTSE, per esame o verifica, una parte di tali monete.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati tecnici e statistici conservati presso la BCE e riguardanti le monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti e alla BCE, in funzione della sua responsabilità. La BCE comunica tale risultato all’Europol, conformemente all’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3.»; 4) l’articolo 6 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal testo seguente: «Obblighi relativi agli enti partecipanti alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli enti creditizi e, nei limiti della loro attività di pagamento, gli altri prestatori di servizi di pagamento nonché altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete, compresi: — gli enti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete di altre valute, per esempio i cambiavalute, — i portavalori, — gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote mediante sportelli bancari automatici (bancomat), nei limiti di dette attività accessorie, hanno l’obbligo di assicurarsi dell’autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false. Per le banconote in euro, tale verifica viene effettuata secondo le procedure definite dalla BCE (*3). Gli enti e gli operatori economici di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti. (*3)  Si veda il quadro di riferimento per l’identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante, disponibile sul sito Internet della BCE al seguente indirizzo: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf»;" c) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, negli Stati membri che non hanno l’euro come moneta unica il controllo dell’autenticità delle banconote e delle monete è effettuato: — o da personale addestrato, — o da apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote o delle monete figuranti nell’elenco pubblicato dalla BCE per le banconote (*4) o dalla Commissione per le monete (*5); (*4)  L’elenco pubblicato dalla BCE è disponibile all’indirizzo seguente: http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html" (*5)  L’elenco pubblicato dalla Commissione è disponibile all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf»;" d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatte salve le date fissate dalla BCE per l’applicazione delle procedure da essa definite, gli Stati membri adottano, al più tardi il 31 dicembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’applicazione del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Essi ne informano immediatamente la Commissione e la BCE.».
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