Art. 1
Modifiche
In vigore dal 18 dic 2008
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
“enti creditizi”, gli enti creditizi di cui all’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (*1);
(*1)
GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;"
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«g)
“prestatori di servizi di pagamento”, i prestatori di servizi di pagamento di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*2).
(*2)
GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.»;"
2)
l’articolo 4 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal testo seguente:
«Obbligo di trasmissione delle banconote false»;
b)
alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti:
«Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Durante il trasporto, le banconote false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.»;
c)
alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:
«Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNA ed eventualmente alla BCE, per esame o verifica, una parte di tali banconote.»;
3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Obbligo di trasmissione delle monete false»;
b)
alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti:
«Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Durante il trasporto, le monete false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.»;
c)
alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:
«Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNAC e, se del caso, al CTSE, per esame o verifica, una parte di tali monete.»;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati tecnici e statistici conservati presso la BCE e riguardanti le monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti e alla BCE, in funzione della sua responsabilità. La BCE comunica tale risultato all’Europol, conformemente all’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3.»;
4)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal testo seguente:
«Obblighi relativi agli enti partecipanti alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti creditizi e, nei limiti della loro attività di pagamento, gli altri prestatori di servizi di pagamento nonché altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete, compresi:
—
gli enti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete di altre valute, per esempio i cambiavalute,
—
i portavalori,
—
gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote mediante sportelli bancari automatici (bancomat), nei limiti di dette attività accessorie,
hanno l’obbligo di assicurarsi dell’autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false.
Per le banconote in euro, tale verifica viene effettuata secondo le procedure definite dalla BCE (*3).
Gli enti e gli operatori economici di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.
(*3) Si veda il quadro di riferimento per l’identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante, disponibile sul sito Internet della BCE al seguente indirizzo: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf»;"
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, negli Stati membri che non hanno l’euro come moneta unica il controllo dell’autenticità delle banconote e delle monete è effettuato:
—
o da personale addestrato,
—
o da apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote o delle monete figuranti nell’elenco pubblicato dalla BCE per le banconote (*4) o dalla Commissione per le monete (*5);
(*4) L’elenco pubblicato dalla BCE è disponibile all’indirizzo seguente: http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html"
(*5) L’elenco pubblicato dalla Commissione è disponibile all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf»;"
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatte salve le date fissate dalla BCE per l’applicazione delle procedure da essa definite, gli Stati membri adottano, al più tardi il 31 dicembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’applicazione del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Essi ne informano immediatamente la Commissione e la BCE.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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