Art. 2
In vigore dal 18 dic 2008
L’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1629/2004 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:
Impresa
Dazio definitivo
Codice addizionale TARIC
Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal
9,4 %
A530
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh
0 %
A531
Tutte le altre imprese
8,5 %
A999 »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1354:oj#art-2