Art. 2

In vigore dal 18 dic 2008
L’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1629/2004 è sostituito dal seguente: «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono: Impresa Dazio definitivo Codice addizionale TARIC Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal 9,4  % A530 Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh 0  % A531 Tutte le altre imprese 8,5  % A999 »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1354:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2008/1354 — Testo vigente | Portale Normativo