Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:
a)
«gruppo di sforzo»: un’unità di gestione di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito; esso è caratterizzato da un raggruppamento di attrezzi e una zona definiti nell’allegato I;
b)
«gruppo di sforzo aggregato»: la combinazione di tutti i gruppi di sforzo aventi il medesimo gruppo di attrezzi e la medesima zona;
c)
«catture per unità di sforzo» (CPUE): la quantità di merluzzo bianco catturata, espressa in peso vivo, per unità di sforzo di pesca, espressa in kW/giorni, nel corso di un anno;
d)
«classi di età appropriate»: le classi di età 3, 4 e 5 per il merluzzo bianco nel Kattegat, le classi di età 2, 3 e 4 per il merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, e le classi di età 2, 3, 4 e 5 per il merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale, o altre classi di età eventualmente segnalate dallo CSTEP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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