Art. 1
In vigore dal 18 dic 2008
L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:
«5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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