Art. 2
In vigore dal 18 dic 2008
Con decorrenza 1o gennaio 2009 il tasso per il calcolo degli interessi composti, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8 dell’allegato VIII nonché, rispettivamente, all’articolo 40, quarto comma, e all’articolo 110, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, è del 3,1 %.
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