Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 dic 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «zone CIEM»: le zone definite dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (7); b) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato dallo stock e sbarcato; c) «SCP»: il sistema di controllo satellitare dei pescherecci ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (8); d) «classe di età appropriate»: le età da tre a sette anni compresi o altre classi di età indicate come appropriate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1300:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2008/1300) — Testo vigente | Portale Normativo