Art. 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007

In vigore dal 18 dic 2008
Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue: 1) nella parte II, titolo I, capo IV, la sezione IV bis: a) dopo l’articolo 103 octies è inserita la seguente sottosezione: «Sottosezione II bis Programma “Frutta nelle scuole” Articolo 103 octies bis Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati 1.   Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, dall’anno scolastico 2009-2010 in poi è concesso un aiuto comunitario: a) per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane; e b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all’attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione. 2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, che preveda, in particolare, il bilancio del loro programma, compresi i contributi comunitario e nazionale, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili e la partecipazione degli attori pertinenti. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma. 3.   Nell’elaborare le loro strategie gli Stati membri redigono un elenco dei prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in base ai loro rispettivi programmi. Tale elenco non include tuttavia i prodotti esclusi da una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 103 nonies, lettera f). Essi scelgono i loro prodotti in base a criteri obiettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti di origine comunitaria. 4.   L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1: a) non supera l’importo di 90 Mio EUR per anno scolastico; né b) supera il 50 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75 % di tali costi nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (*2), e nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato; né c) copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1. 5.   L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tuttavia, gli Stati membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno 175 000 EUR di aiuto comunitario. Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto comunitario in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile. 6.   L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali sulla frutta nelle scuole esistenti o altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto comunitario in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l’aiuto comunitario può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell’aiuto comunitario nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace. 7.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati di cui al paragrafo 1. Tali costi possono altresì essere coperti da contributi del settore privato. Gli Stati membri possono inoltre concedere un aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2. 8.   Il programma comunitario “Frutta nelle scuole” non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa comunitaria. 9.   A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma “Frutta nelle scuole”, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate. (*2)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.»;" b) prima dell’articolo 103 nonies è inserita l’intestazione seguente: «Sottosezione III Disposizioni di procedura» c) all’articolo 103 nonies è aggiunta la lettera seguente: «f) disposizioni relative al programma “Frutta nelle scuole” di cui all’articolo 103 octies bis, compresi un elenco dei prodotti o ingredienti che dovrebbero essere esclusi dal programma “Frutta nelle scuole”, la ripartizione definitiva dell’aiuto fra gli Stati membri, le modalità di gestione finanziaria e di bilancio e i costi correlati, le strategie degli Stati membri, le misure di accompagnamento, le azioni di informazione, monitoraggio e valutazione e le attività in rete.»; 2) all’articolo 180, prima di «all’articolo 182» è inserito «all’articolo 103 octies bis e»; 3) all’articolo 184 è aggiunto il punto seguente: «5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull’applicazione del programma “Frutta nelle scuole” di cui all’articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l’istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini.»
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