Art. 5
Restrizione del numero degli uffici doganali competenti
In vigore dal 18 dic 2008
Restrizione del numero degli uffici doganali competenti
1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione di beni culturali.
2. Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.
La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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