Art. 10
Relazione
In vigore dal 18 dic 2008
Relazione
1. Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
2. Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione del presente regolamento.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni tre anni a esaminare e se del caso a rivalutare gli importi indicati nell'allegato I, per tener conto degli indicatori economici e monetari nella Comunità.
Storico versioni
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