Art. 7
Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione
In vigore dal 17 dic 2008
Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento.
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