Art. 1

In vigore dal 16 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è modificato come segue: 1) l’articolo 23, secondo comma è sostituito dal seguente: «I valori di cui al punto 2), primo comma, sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.»; 2) l’articolo 24, secondo comma è sostituito dal seguente: «I valori di cui al punto 2), primo comma, sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.»; 3) all’articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Qualora l’autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l’accesso ad alcune informazioni a norma degli articoli 23 e 24, essa adempie a tale obbligo al più presto e, comunque, entro un mese dalla fine del periodo al quale le informazioni si riferiscono. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall’articolo 22, l’accesso a tali ulteriori informazioni viene autorizzato al più presto e comunque entro il mese successivo al periodo durante il quale esse sono state raccolte.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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