Art. 3
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«statistiche comunitarie» le statistiche comunitarie come definite all', primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
b)
«produzione di statistiche» la produzione di statistiche come definita all', secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
c)
«sanità pubblica» tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità;
d)
«salute e sicurezza sul luogo di lavoro» tutti gli elementi relativi alla prevenzione e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nelle loro attività attuali o passate, in particolare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli altri problemi di salute e malattie collegati con il lavoro.
e)
«microdati» i dati statistici individuali;
f)
«trasmissione di dati riservati» trasmissione tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria di dati riservati che non permettono un'identificazione diretta, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90.
g)
«dati personali» qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell', lettera a), della direttiva 95/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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