Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «statistiche comunitarie» le statistiche comunitarie come definite all', primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; b) «produzione di statistiche» la produzione di statistiche come definita all', secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; c) «sanità pubblica» tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità; d) «salute e sicurezza sul luogo di lavoro» tutti gli elementi relativi alla prevenzione e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nelle loro attività attuali o passate, in particolare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli altri problemi di salute e malattie collegati con il lavoro. e) «microdati» i dati statistici individuali; f) «trasmissione di dati riservati» trasmissione tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria di dati riservati che non permettono un'identificazione diretta, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. g) «dati personali» qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell', lettera a), della direttiva 95/46/CE.
Storico versioni

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