Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004
In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004
Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:
1)
i termini «preparato» e «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» e «miscele» in tutto il testo;
2)
all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fatto salvo l'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*1), i fabbricanti che immettono sul mercato le sostanze e/o le miscele contemplate dal presente regolamento tengono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri:
(*1)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»
"
3)
all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I paragrafi da 2 a 6 non pregiudicano le disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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